Con l’ordinanza n. 4321 del 10/02/2022 della IV sezione civile della Corte di Cassazione si è avuto un nuovo episodio della lunga ed annosa questione riguardante la problematica della capitalizzazione degli interessi nei rapporti di apertura di credito in conto corrente, ovvero il cosiddetto anatocismo; in particolare, l’attenzione è rivolta verso quei rapporti contrattualizzati nel periodo successivo al 09/02/2000, data della Delibera del CICR.

Riferimenti normativi

Nel periodo antecedente al 09/02/2000, la consuetudine bancaria di capitalizzare gli interessi debitori con cadenza trimestrale, capitalizzando invece i creditori con cadenza annuale, era stata censurata da diversi interventi giurisprudenziali, nonché con la modifica dell’art. 120 del Testo Unico Bancario, d.lgs. 385 del 1993. La delibera dava seguito a tale modifica, con cui si sanciva che la capitalizzazione avvenuta fino a quel momento era sempre illegittima, non essendoci alcuna giustificazione normativa in tal senso, e disponeva che per il periodo seguente l’anatocismo sarebbe stato consentito solo in presenza di condizioni di reciprocità.

La situazione normativa all’entrata in vigore prevedeva un generale divieto all’anatocismo prescritto dall’art. 1283 c.c., a cui si derogò con l’entrata in vigore dell’art. 120 del TUB, introdotto nel 1999 con il d.lgs. 342 del 1999. L’intervento legislativo intervenne in una questione aperta da due pronunce della Cassazione, che avevano riconosciuto la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale, derivante da usi negoziali e non da fonti di legge.

Come detto, l’intervento diede un consenso alla capitalizzazione trimestrale ma, si riadisce, non in senso assoluto, ma condizionato alla suddetta reciprocità.

Quanto stabilito dall’art. 120 del TUB era poi attuato con a delibera Cicr del 9 febbraio 2000 che, all’art. 2 stabiliva: ”Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”; a ciò si aggiunse l’articolo 6 che prescriveva come necessaria l’indicazione del “tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.

L’interpretazione della reciprocità che spesso si è potuta riscontrare in molte previsioni contrattuali, si limitava a prevedere una clausola aggiuntiva che dichiarasse la pari periodicità di capitalizzazione, con firma specifica da parte del correntista; infatti, a fronte di tassi annui nominali ed effettivi debitori elevati, e indicati come diversi in contratto per via della capitalizzazione trimestrale degli interessi, si avevano per contro dei TAN e TAE creditori prossimi allo zero e uguali. TAN e TAE uguali danno la forte sensazione che la pari periodicità non avvenga o che, se avvenga, sia solo sul piano formale. Dove si troverebbe la reciprocità, ovvero la parità di condizioni?

Ad ogni modo, a fronte di queste contrattualizzazioni, nel corso del rapporto si poteva vedere che gli interessi creditori, quando esistevano, venivano accreditati trimestralmente: l’aspetto particolare è che tali interessi avevano valori prossimi allo zero; in diversi casi, chi scrive ha provato ad utilizzare i tassi debitori sui saldi creditori, e i risultati restituivano delle condizioni, almeno per ipotesi, completamente diverse, scoprendo nella asserita pari periodicità un “re nudo”.

Si potrebbe riassumere quanto detto fin qui nel modo seguente:

  • Fino al 2000 è da considerarsi illegittima qualunque capitalizzazione trimestrale degli interessi;
  • A partire dalla delibera CICR del 09/02/2000, che dava seguito all’art. 120 del TUB, era consentito per gli istituti di credito di capitalizzare infrannualmente gli interessi, purché le stesse condizioni venissero praticate anche al correntista;
  • Per i rapporti “a cavallo”, si possono individuare entrambe le fattispecie, con la modifica normativa che interveniva a variare anche il rapporto; la specificità, in questo caso, era nel fatto che dal 09/02/2000 le condizioni del correntista sarebbero peggiorate, dal momento che lo stesso si sarebbe trovato a passare da una situazione senza capitalizzazione (almeno legittima), ad una situazione con capitalizzazione trimestrale; le banche, quindi, avrebbero dovuto convocare il cliente e contrattualizzare le modifiche, che comunque non avrebbero disposto che per il futuro.

    Come leggere, dunque, l’intervento della Cassazione del 10/02/2022?

La situazione che si era venuta spesso a verificare, come detto, era tale per cui le banche in alcuni casi rispettavano “formalmente” le previsioni normative, ma da un punto di vista sostanziale tale rispetto tendeva a venire meno: in fondo, che convenienza avrebbe un correntista ad accettare pari periodicità trimestrale se gli interessi creditori da lui eventualmente maturati fossero stati prossimi allo zero? L’indicazione di uguali TAN e TAE creditori, però, rappresenterebbe anche una violazione formale dell’art. 120 TUB.

La Cassazione, nella sua recente pronuncia, interveniva su una decisione di merito proposta dalla Corte d’Appello, che riteneva legittima una capitalizzazione trimestrale in un rapporto di conto corrente, nella cui contrattualizzazione si riscontravano TAN e TAE degli interessi creditori identici, considerando il fatto ininfluente e non rilevante.

La Corte di Cassazione interviene proprio a ricordare il quadro normativo disposto dall’art. 120 del d.lgs. 385/1993 e dalle prescrizioni della delibera CICR del 09/02/2000, evidenziando che l’anatocismo nei fidi sia subordinato e vincolato a specifiche condizioni contrattuali, che prevedessero pari periodicità della capitalizzazione e anche, se non soprattutto, una trasparenza contrattuale, derivante “dalla indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa”.

In caso di contrattualizzazione di un TAE creditore corrispondente al TAN, ovvero “di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6 [della delibera CICR del 09/02/2000]”. La Suprema corte continua sostenendo che prevedere “un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest’ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell’anatocismo”.

Per quanto concerne l’argomentazione avanzata dalla banca, per la quale tale coincidenza dipendesse solo ed esclusivamente dal fatto che gli interessi creditori avevano un valore assolutamente ridotto, la SC ribadisce che “si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l’una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell’incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l’art. 3 della delibera; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l’art. 6 della delibera stessa”.

In conclusione, il principio stabilito con la sentenza n. 4321 del 10/02/2022 è il seguente: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.

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