Conto corrente con affidamento (C.d. “fido”)

Rappresenta lo strumento attraverso il quale una banca mette a disposizione del correntista una somma da utilizzare “a scoperto” e sull’utilizzo di tale somma vengono calcolati interessi corrispettivi e commissioni. In questo caso, le principali criticità sono rappresentate da:

Anatocismo (art. 1283 c.c.): è la capitalizzazione degli interessi: trimestralmente la banca calcola gli interessi dovuti per l’utilizzo del fido, le commissioni, e li “riporta a capitale”; questa operazione comporta che per il futuro gli interessi e le commissioni produrranno ulteriori interessi e commissioni. L’anatocismo è stato riconosciuto da numerose sentenze, di merito, di legittimità e anche costituzionali, come illegalmente applicato e, per tale motivo, tutti gli effetti della capitalizzazione, ovvero gli interessi sugli interessi, vanno restituiti al correntista; questo per quanto riguarda i rapporti fino al secondo trimestre del 2000.

Successivamente è stata consentita la capitalizzazione, ma solo a condizione che anche gli interessi creditori venissero trimestralmente capitalizzati. Ovviamente sono state stabilite delle regole precise, ovvero che le banche facessero firmare delle clausole specifiche, e che poi effettivamente applicassero dei tassi creditori sulle cifre in positivo. Per il periodo successivo al 2016 le banche, di default, non potevano più effettuare la capitalizzazione degli interessi, salvo accordo del cliente.

Usura: irregolarità che avviene nel momento in cui gli interessi, anche solo contrattualmente pattuiti, risultino debordanti il tasso soglia usura, indicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per i conti correnti con affidamento, però, la valutazione degli interessi usurari viene effettuata anche per gli oneri trimestrali: in caso di superamento del tasso soglia, si procede all’azzeramento di tutti gli oneri ed è possibile richiedere alla banca la restituzione di quanto indebitamente incassato o contabilizzato.

Indeterminatezza o irregolarità delle condizioni: tutte le commissioni e tutti gli oneri applicati devono essere regolarmente contrattualizzati dalle banche; inoltre, devono essere chiari i criteri di calcolo; in caso di irregolarità delle pattuizioni, può essere richiesta l’applicazione del tasso sostitutivo legale, o del tasso sostitutivo minimo BOT per quanto riguarda gli interessi debitori, e l’applicazione del tasso sostitutivo massimo BOT per quanto riguarda gli interessi creditori; in caso di indeterminata o irregolare pattuizione delle commissioni (ad esempio le commissioni di massimo scoperto), può essere domandata alla banca l’integrale restituzione di quanto versato.

Mutuo

Per quanto riguarda i finanziamenti come i mutui, che generalmente hanno una garanzia ipotecaria a tutela del rimborso del finanziamento, le criticità rilevabili possono essere le seguenti:

Usura: dei tassi di interesse applicati, sia corrispettivi che moratori. Nel primo caso, ovvero nella situazione in cui gli interessi corrispettivi superino il tasso soglia, è legittimo richiedere la gratuità completa del mutuo (art. 1815 comma II cc), oltre alla restituzione di tutti gli interessi versati; nella ipotesi in cui siano usurari gli interessi moratori, possono essere formulate diverse ipotesi: la gratuità del mutuo, l’applicazione del tasso sostitutivo legale sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori; l’applicazione degli interessi legali ai tassi di mora.

Indeterminatezza delle condizioni: avviene quando non sono chiari o trasparenti, ad esempio, i criteri di calcolo degli interessi; in questo caso, può essere richiesta l’applicazione del più favorevole tasso sostitutivo minimo BOT a tutto il finanziamento, e ciò comporterà la parziale restituzione di quanto versato e l’applicazione di un nuovo tasso alla parte restante del mutuo. L’indeterminatezza delle condizioni può anche comportare la nullità di determinate clausole, come ad esempio la clausola che prevede l’applicazione di una penale in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Prestiti personali e piccoli finanziamenti

Sono strumenti di finanziamento simili al mutuo, ma non prevedono una garanzia ipotecaria, e spesso hanno tassi di interesse maggiori rispetto agli stessi mutui. Prevedono sempre un piano di ammortamento e una restituzione rateale dell’import versato. Le principali criticità possono essere:

Usura e Indeterminatezza delle condizioni (come già sopra illustrato).

Difformità del TAEG applicato rispetto a quanto contrattualizzato. Il TAEG è un indicatore che permette al debitore di comprendere quanto sia il reale costo del prestito. Questo non dipende esclusivamente dagli interessi annuali, ma anche da tutti quegli ulteriori oneri che vengono applicati, quali assicurazioni, commissioni di incasso, spese di istruttoria e altri costi. A volte le banche o gli intermediari finanziari includono nel TAEG solo gli interessi, le spese di istruttoria e le spese di incasso, di conseguenza il mutuatario spesso non riesce a verificare quanto la stipula di un’assicurazione possa influire, nel corso del rapporto, sul costo del finanziamento; di conseguenza, l’applicazione di un TAEG diverso da quello contrattualizzato può comportare l’applicazione di un tasso sostitutivo minimo BOT, con la conseguenza di vedersi restituiti gli interessi versati, e l’applicazione di tassi inferiori al resto del rapporto.

Fideiussione

E’ il contratto con cui un terzo soggetto si obbliga, insieme al debitore, a restituire alla banca il capitale preso in prestito, nel caso in cui il debitore stesso non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. La principale criticità riscontrata in questi strumenti è rappresentata dall’utilizzo dello schema ABI al contratto di fideiussione.

Nello schema sono, infatti, presenti tre clausole che comportano un notevole vantaggio della banca a danno del fideiussore, e tali clausole sono considerate nulle da larga parte della giurisprudenza e della dottrina, nonché dalla stessa Banca d’Italia, che ha censurato il comportamento tenuto per anni dalle banche. La presenza di tali clausole può comportare due conseguenze, a seconda dell’orientamento assunto dal Tribunale adito:

Nullità totale della fideiussione, con conseguente decadenza dall’obbligo di garante del fideiussore;

Nullità parziale della fideiussione, che comporterà la verifica di alcuni ulteriori eventi, ma che comunque avrà come conseguenza l’eliminazione degli indebiti vantaggi a favore della banca.

CARTE REVOLVING, CREDITI REVOLVING, CARTE DI CREDITO, CREDITO AL CONSUMO.

Sono lo stesso strumento, attraverso il quale un intermediario finanziario mette a disposizione del consumatore una carta di credito con un “plafond”; l’utilizzatore potrà effettuare degli acquisti con la somma garantita dalla carta di credito, restituendo con rate mensili il debito maturato. Le criticità che possono essere riscontrante possono essere:

  1. Usura;
  2. Indeterminatezza delle condizioni;
  3. anatocismo.

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