L’ABF è un organismo che ha come scopo quello di fornire un percorso alternativo per la conciliazione delle controversie: in sostanza, invece che adire il percorso in tribunale, il consumatore bancario può ricorrere all’Arbitro per ottenere una pronuncia su una disputa con un organismo bancario.

La nascita di questo organo è dovuta alla necessità di avere una risposta più rapida nella risoluzione di controversie di entità non elevate, riducendo i costi e tempi per il funzionamento dei tribunali: considerate che iniziare una procedura davanti all’ABF costa di spese solamente 20 euro per il deposito del ricorso.

Quando si può ricorrere all’ABF?

 

Competenza temporale dell’ABF

Il primo aspetto da considerare è la cosiddetta competenza temporale. L’ABF si pronuncerà, fino al 1° ottobre 2022, su operazioni non antecedenti al 1° gennaio 2009.

Questo significa che se avete stipulato una cessione del quinto dello stipendio o della pensione entro il 31 dicembre 2008, l’Arbitro rigetterà il ricorso senza entrare nel merito, ritenendosi temporalmente incompetente.

Dal 1° ottobre 2022 che si potrà chiedere l’intervento dell’arbitro solo per operazioni concluse non oltre il 6° anno antecedente il ricorso; questo significa che il 30 novembre 2022 potremo presentare il ricorso per operazioni stipulate non più tardi del 1° Dicembre 2016.

Competenza territoriale dell’ABF

Un aspetto da considerare per ricorrere all’Arbitro è il collegio territoriale di riferimento; se inizialmente ne erano previsti solo 3, dal 2016 sono aumentati a 7:

  • Collegio di Milano, al quale afferiscono i ricorsi presentati in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto
  • Collegio di Torino, al quale afferiscono Liguria e Piemonte
  • Collegio di Bologna, competente per Toscana ed Emilia – Romagna
  • Collegio di Roma, per Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo
  • Collegio di Napoli, al quale ricorrono Campania e Molise,
  • Collegio di Bari, per Puglia, Basilicata e Calabria
  • Collegio di Palermo, per i ricorsi derivanti da Sicilia e Sardegna.

La Banca d’Italia può, comunque, grazie al provvedimento 215 del 2020, istituire dei Collegi aggiuntivi: dovrà individuarne competenza territoriale, temporale, materie per cui vengono istituiti, termini iniziali e finali di presentazione dei ricorsi; inoltre, i collegi non potranno essere istituiti per più di 18 mesi.

Competenza economica dell’ABF

Fino al 1° ottobre 2020 la competenza dell’ABF era limitata alle controversie in cui l’importo non superasse 100.000 euro; dal 1° ottobre, però, la competenza è estesa a controversie con valore inferiore a 200.000 euro.

Quale procedura seguire per ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario?

Per esperire un ricorso all’ABF è necessario che il cliente presenti un reclamo scritto all’intermediario (banca o finanziaria) e, trascorsi 60 giorni senza che lo stesso abbia risposto, o senza che la risposta lasci soddisfatto il cliente, è possibile presentare un ricorso – entro e non oltre i 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.

Una volta presentato il ricorso, che ha un costo di 20,00 euro, l’intermediario deve presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni, alle quali il cliente potrà rispondere entro 25 giorni; successivamente l’intermediario potrà replicare ulteriormente.

Non può chiaramente essere allargata la domanda iniziale.

Una volta terminato l’iter di deduzioni e controdeduzioni, alle parti sarà comunicata la data entro cui il fascicolo sarà ritenuto completo; entro 90 giorni da tale momento verrà comunicato l’esito della controversia.

Nel caso in cui l’ABF riconosca, in tutto in parte, le richieste del cliente, l’intermediario dovrà adeguarsi in 30 giorni; qualora non dovesse farlo, l’inadempienza sarà resa pubblica sul sito dell’ABF per 5 anni e sul sito dell’intermediario per 6 mesi.

Quindi, anche se le pronunce dell’ABF non hanno efficacia vincolante, possono creare un danno reputazionale all’intermediario che decidesse di non adeguarsi.

 

Perché ricorrere all’ABF?

Come già detto, è una procedura molto più snella e con delle spese inferiori rispetto ad un giudizio di fronte ad un tribunale; una eventuale vittoria, inoltre, permetterebbe di presentarsi in una lite giudiziale con una “cartuccia” in più non poco rilevante, anche perché si avrebbe un primo giudizio di merito.

In alcuni casi, inoltre, come per le cessioni del quinto, il procedimento reclamo – ricorso permette di ottenere velocemente una risposta e una soddisfazione alle proprie richieste; non sempre gli istituti bancari e finanziari hanno interesse a protrarre una causa; anzi, possono anche avere un interesse a chiudere velocemente la controversia.

Con l’aumento della soglia di competenza economica da 100.000 a 200.000 euro inoltre, si allarga notevolmente l’insieme di finanziamenti per i quali può essere esperito un ricorso all’Arbitro.

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