La Corte stabilisce la nullità della clausola riguardante gli interessi di mora usurari e la conseguente violazione delle norme riguardanti la trasparenza dei contratti bancari ex art. 117 TUB.

Si arricchisce di un nuovo episodio la saga degli interessi moratori in usura. Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha ritenuto che gli interessi di mora, anche se solo promessi, non siano dovuti dall’utente all’intermediario bancario. Da una parte prosegue l’interpretazione relativa alla sentenza a SS.UU. n. 19597del 2020, ovvero che anche gli interessi moratori debbano sottostare a quanto stabilito dalla Legge 108 del 1996, ovvero siano passibili di usura; dall’altra, però, la sentenza n. 12964 non segue del tutto quanto previsto dalle Sezioni Unite: infatti, la sanzione prevista in caso di debordo dal Tasso Soglia non è di riportare gli interessi moratori nel limite degli interessi corrispettivi, bensì la non debenza assoluta.

L’altro aspetto importante della Decisione riguarda la circostanza che gli interessi moratori in usura violino anche le norme relative alla trasparenza dei contratti bancari, regolata dall’art. 117 del TUB. Sostiene la Corte, che “Vale la regola, dunque, espressamente affermata da questa corte per le ipotesi di nullità per difetto di forma di cui all’art. 117 TUB, comma 1 (Cass. 22385/2019), della rilevabilità d’ufficio della nullità, anche essa, come quella per difetto di forma, posta a protezione del contraente.

In generale, questa regola fa applicazione di quella affermata da Cass. sez. Un. 7294/2017 secondo cui il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, nè le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.”

 

Sentenza-CAssazione-n12964-13mag2021

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