Il tribunale di Roma, con la sentenza 2188 del 08/02/2021, ha scritto un nuovo capitolo della lunga saga riguardante l’anatocismo nei mutui con ammortamento alla francese.
Nella sentenza si discute su un tema che ha sviluppato un dibattito molto vivace negli ultimi anni, non solo in sede di contenzioso, ma anche in quella universitaria.
Nel lato contenzioso, in particolare, si possono riassumere due posizioni:
- la prima, che sostiene che l’ammortamento alla francese non sia calcolato con la formula della capitalizzazione composta e, di conseguenza, non sia “anatocistico”, dal momento che gli interessi si ottengono con la formula della capitalizzazione semplice;
- la seconda, che sostiene esattamente l’opposto, ovvero che il fatto che gli interessi di periodo siano calcolati moltiplicando il Tasso Nominale Annuo per il debito residuo non comporti nulla dal punto di vista della struttura generale, ottenuta con il regime composto.
La sentenza 2188 del Tribunale di Roma rientra di diritto nella seconda posizione, anche in contrasto con “il costante orientamento di questo Tribunale” che sostiene che “il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso all’illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti”.
In breve, il Giudice Fausto Basile, dopo aver nominato due Consulenti Tecnici di Ufficio al fine di rispondere alle istanze del cliente bancario, stabilisce che il sistema alla francese con rata costante posticipata è calcolato con il regime di Capitalizzazione Composta.
La decisione è stata raggiunta dopo che il primo CTU aveva sostenuto la tesi opposta.
Quali erano le richieste della parte del cliente bancario?
Le richieste che maggiormente ci interessano sono quelle riguardanti la difformità del TAEG, dovuta alla presenza di un “costo occulto” derivante dall’utilizzo della formula di capitalizzazione composta, e del debordo del Tasso Effettivo Globale rispetto al Tasso Soglia Usura.
La tesi, accolta poi con la sentenza, si ricollega al fatto che gli interessi anatocistici derivanti da un ammortamento alla francese siano insiti nella struttura stessa del piano, dal momento che lo stesso è calcolato con le formule di matematica finanziaria di capitalizzazione composta.
Questa tesi è condivisibile da chiunque abbia provato, sulla base della documentazione fornita dalla banca, a ricalcolare ex post il Tasso Effettivo Globale: si sarà notato, attualizzando tutte le somme future al presente, che il risultato è, se non lo stesso, difforme di pochi decimali dal valore indicato nel contratto; al contrario, provando ad attualizzare con la formula di capitalizzazione semplice, si ottiene un valore sempre più elevato rispetto a quanto contrattualizzato.
Di fronte a questo problema abbiamo due ipotesi autoescludenti:
- o la banca ha indicato nel contratto un tasso difforme, nel caso di specie più basso, rispetto a quello applicato;
- o la banca ha utilizzato la formula della capitalizzazione composta.
A mio parere, la seconda è l’opzione da preferire.
Il piano di ammortamento alla francese, che ricordo caratterizzarsi per una rata costante, quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, secondo larga parte della dottrina matematica, è costruito con capitalizzazione composta perché la stessa formula è l’unica che consente di rispettare alcune condizioni, tra queste l’uguaglianza tra le condizioni di chiusura iniziale e finale.
Un’altra parte sostiene che in realtà un piano alla francese possa essere costruito con una formula di capitalizzazione semplice, purché gli interessi siano disponibili solo alla fine del periodo di ammortamento.
È evidente che il primo caso abbia fornito una sorta di convenienza per la banca, garantendo che gli interessi sul finanziamento vengano versati durante tutto il rapporto e non solamente per la fine del periodo. Questo, però, non significa che non si sarebbe potuta trovare una alternativa da proporre alla clientela.
Inoltre, la banca avrebbe dovuto informare l’utente di questa condizione applicata; in tale direzione sembra andare la sentenza 2188 del 08/02/2021 del Tribunale di Roma, in modo particolare quando afferma che “la capziosa sostituzione della legge dell’interesse semplice con quella dell’interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) – circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato – potrebbe comportare, in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell’art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”
Trasparenza bancaria delle condizioni secondo la Sentenza 2188 del Tribunale
Il Tribunale di Roma fa della questione anche una problematica di trasparenza bancaria: non censura l’utilizzo del piano di ammortamento alla francese, ritenendolo qualche paragrafo prima, il più rispettoso dell’art. 1194 “in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l’imputazione ad interessi rispetto a quella a capitale“; sostiene, però, che tale informazione debba essere contrattualizzata per iscritto.
Quanto agli aspetti anatocistici, ovvero i freddi numeri, il fatto che venga usata una formula di capitalizzazione composta comporta “un “costo occulto” nel calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), da confrontare con il tasso soglia usura (TSU) introdotto dalla legge 108/2008, ai fine della verifica dell’usurarietà dei tassi pattuiti.”.
A tal fine, la CTU prendeva atto che il piano di ammortamento contrattuale era stato calcolato con la formula della capitalizzazione composta. Di conseguenza, come si evince dalla sentenza, la CTU ha individuato tre piani di ammortamento, con altrettante rate possibili, utilizzando il regime della capitalizzazione semplice, ed ha calcolato il TEG per ognuna delle formulazioni.
Alle rate così nuovamente formulate, è stato aggiunto il costo implicito della capitalizzazione composta, ottenendo che il TEG era superiore al TSU in ognuno dei casi.
Conclusioni della Sentenza 2188 del Tribunale di Roma
Il Giudice, ritenuti validi i riscontri derivanti dalla CTU, e di conseguenza ritenendo le condizioni applicate usurarie, ha disposto la gratuità del mutuo, non dovendosi gli interessi corrispettivi per tutto il rapporto, così come previsto dall’art. 1815 c.c., rideterminando il saldo dare e avere in favore del consumatore bancario.
Con questa decisione, assorbe tutte le richieste, compresa quella di violazione dell’art. 117 TUB.
Osservazioni in merito alla Sentenza 2188 del Tribunale di Roma e sull’ammortamento alla francese in generale.
La Sentenza 2188 sancisce un punto interessante e, per come la vedo io, anche un passo nuovo nella giurisprudenza.
Diverse volte ho sentito o letto che il piano di ammortamento alla francese non è anatocistico e non è calcolato in capitalizzazione composta.
Per esperienza diretta, posso dire che tutti i finanziamenti rateali come mutui e finanziamenti chirografari che ho visionato prevedevano un piano di ammortamento alla francese calcolato con formula di capitalizzazione composta; la particolarità riguardava poi il metodo di calcolo delle singole quote interessi di ogni rata: effettivamente, per ottenere tale quota è sempre sufficiente dividere il Tasso Annuo Nominale (cd TAN) per il numero di rate in un anno, e moltiplicarlo per il debito residuo prima della scadenza della rata. Tale metodo però, come eccellente dottrina ha dimostrato, non comporta che il piano sia strutturato con una capitalizzazione semplice.
Del resto, come sopra ho sottolineato, basterebbe attualizzare tutte le rate future con entrambe le formule, semplice e composta, per verificare quale è stata usata.
Più spinosa diventava la questione al momento della quantificazione della parte anatocistica degli interessi, mancando, contrariamente a quanto succede per esempio con i finanziamenti in conto corrente, di un momento in cui gli interessi vengono riportati a capitale – per l’appunto, capitalizzati – e, di conseguenza, del momento in cui nasce l’interesse anatocistico.
La direzione intrapresa dal Giudice Basile, con la Sentenza 2188, sulla sponda di quanto stabilito dalla CTU e, si immagina, dal CTP del consumatore bancario, può segnare un punto di svolta interessante e anche condivisibile, perché sensato dal punto di vista matematico e giuridico:
- dal punto di vista matematico, è interessante la costruzione ipotetica di piani di ammortamento alla francese, ovvero a rata costante, con il metodo della capitalizzazione semplice, per poi aggiunge il costo implicito della capitalizzazione composta, e di confrontare il TEG così ottenuto con il TSU;
- dal punto di vista giuridico, è condivisibile ritenere lecito l’utilizzo di un piano di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, ma anche necessaria l’indicazione contrattuale di questo regime.
Infine, aggiungo che tale decisione può risultare importante anche che tale decisione del Tribunale di Roma può segnare anche un passo importante sul tema del rispetto della legge 108/1996 in termini di normativa antiusura.
Trovate qui di seguito il testo completo della Sentenza.
Tribunale di Roma – sentenza 2188 2021 – ammortamento alla francese anatocismo
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